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Inquadramento Legislativo

In termini normativi, le fonti del diritto in materia di residuati bellici sono le seguenti:

Parere Ministero Lavoro Politiche Sociali
Il parere in esame è espresso in merito a specifica richiesta di chiarimenti a cura del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, avanzata con istanza d’interpello, avente per oggetto l’interpretazione dell’art.12 del D.Lgs. N. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, riguardava esattamente la corretta applicazione ed interpretazione delle modifiche apportate da Legge n 177/2012 al T.U.S. 81/2008 in materia di ordigni bellici in territorio nazionale. I punti rilevanti del parere sono: -La valutazione del rischio bellico di cui alla norma citata (art.91 comma 2bis – D.Lgs 81/2008) deve intendersi riferita ad attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia. -La valutazione del rischio bellico di cui alla norma citata deve essere sempre eseguita qualora in cantiere siano previste attività invasive quali scavi, palificazioni, dragaggi ecc.
Circolare C.N.I (Consiglio Nazionale Ingegneri) n.69/U/XIX – 26/05/2017
La stessa circolare conferma che gli strumenti messi a disposizione per una razionale valutazione rischio bellico residuo sono gli stessi già descritti dal competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in circolare del 29 dicembre 2016.
Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n° 249 del 17/09/2003
Tale deliberazione viene a suggerire il principio sopra espresso secondo il quale l’alea del ritrovamento di ordigni bellici non può ricadere nell’esecutore dei lavori, se esso abbia ottemperato a tutti gli atti necessari per l’esclusione dell’interessamento dei terreni da eventi bellici, con la conseguente ammissibilità per non manifesta infondatezza della riserva iscritta per maggiori oneri sostenuti connessi alla bonifica dei terreni.
D.M. N.82 del 11 maggio 2015 (Regolamento attuativo messa in sicurezza)
In data 26 giugno 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 146 il decreto attuativo interministeriale (Decreto Ministero della Difesa, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, N. 82), emanato in data 11 maggio 2015, che produce di fatto e di diritto i seguenti effetti giuridici: Conferisce piena efficacia giuridica alla Legge n 177/2012 (emendamento TUS – DLGS 81/2008) in materia di valutazione rischio bellico: -Riorganizza integralmente il settore della messa in sicurezza (bonifica bellica).La piena efficacia di diritto attribuita alla Legge n 177/2012, modifiche ed integrazioni al T.U.S. in materia di Valutazione Rischio Bellico (V.R.B.) comporta l’obbligo di procedere nel modo seguente: -Valutare i rischi derivanti da possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili (art 28 mod), interessati da attività di scavo, Art. 89 – com 1-a) »; In ottemperanza all’approccio adottato, la valutazione del rischio fornirà gli strumenti necessari per definire il livello di rischio. Al riguardo, si ritiene necessario precisare che il contributo fornito dalle sopra citate imprese non può che limitarsi ad un'analisi storica della zona di interesse al fine di determinare se la stessa sia stata coinvolta da eventi bellici ovvero se nel suo ambito vi siano stati precedenti rinvenimenti di ordigni, prevedendo eventualmente un'indagine magnetometrica superficiale.
In quest'ultimo caso, si evidenzia che tale indagine potrà esclusivamente indicare le aree ed il livello di interferenza ferromagnetica presenti, che eventualmente messe in sistema con l'analisi storica, potranno indirizzare la valutazione finale del CSP in merito all'opportunità di
procedere alla bonifica bellica sistematica.
Linee guida Valutazione rischio bellico residuo
Le indagini geofisiche, condotte con magnetometri oppure con rilevatori di metalli ad induzione elettromagnetica, impiegati da personale specializzato B.C.M. o da altro personale, sono in grado di fornire esclusivamente un'immagine magnetica del livello di interferenza presente nel terreno, senza tuttavia fornire nessuna informazione sulla natura dell'oggetto metallico che genera tale interferenza. Per accertare la natura dell'oggetto che genera l'interferenza bisognerà necessariamente procedere allo scavo di scoprimento, rientrando in tale caso nella bonifica sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici.
Pertanto, le immagini magnetiche ottenute con gli apparati sopracitati, potranno essere uno degli elementi, insieme all'analisi storiografica ed altre informazioni disponibili, che saranno presi in considerazione dal CSP per effettuare la valutazione del rischio bellico residuale e decidere in merito all'opportunità di procedere ovvero escludere la bonifica sistematica dell'area di interesse. A titolo di esempio, se la zona è sitata soggetta a eventi bellici appare incauto escludere la necessità della bonifica basandosi esclusivamente su una mappa magnetometrica rilevata mediante un'indagine strumentale superficiale.
Fatih Yaşar